Art. 3

Art. 3

In vigore dal 21 ott 2025
Il dazio compensativo definitivo istituito dall’ è riscosso anche sulle importazioni registrate conformemente all’, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/719 che sottopone a registrazione le importazioni. Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni stabilita in conformità all’, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/719, che è abrogato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2025:2118:oj#art-3