Art. 2

In vigore dal 21 ott 2025
Qualsiasi dazio compensativo definitivo versato conformemente all’, paragrafo 2, a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2390 in eccesso rispetto al dazio compensativo definitivo istituito a norma dell’ è rimborsato o sgravato. Il rimborso o lo sgravio sono richiesti alle autorità doganali nazionali conformemente alla normativa doganale applicabile.
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