Art. 2
In vigore dal 21 ott 2025
Qualsiasi dazio compensativo definitivo versato conformemente all’, paragrafo 2, a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2390 in eccesso rispetto al dazio compensativo definitivo istituito a norma dell’ è rimborsato o sgravato.
Il rimborso o lo sgravio sono richiesti alle autorità doganali nazionali conformemente alla normativa doganale applicabile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2025:2118:oj#art-2