Art. 64

Scambio di dati relativi a ispezione e sorveglianza

In vigore dal 17 ott 2025
Scambio di dati relativi a ispezione e sorveglianza 1.   Gli Stati membri istituiscono e gestiscono sistemi che consentono lo scambio di dati a norma del presente articolo. 2.   Gli Stati membri di bandiera utilizzano l'XSD del dominio «ispezione e sorveglianza» basato sulla norma UN/FLUX P1000-8 come formato per trasmettere, ad altri Stati membri, alla Commissione o all'EFCA, i dati dei rapporti di ispezione e sorveglianza di cui agli del regolamento (CE) n. 1224/2009. 3.   Qualora le ispezioni o la sorveglianza siano effettuate da uno Stato membro diverso dallo Stato membro di bandiera, lo Stato membro che effettua l'ispezione trasmette senza indugio, non appena li riceve, i dati del relativo rapporto di ispezione e sorveglianza allo Stato membro di bandiera, allo Stato membro costiero (se diverso dallo Stato membro che effettua l'ispezione) e alla Commissione. 4.   Qualora venga effettuata un'ispezione di pesca di un operatore che pesca senza peschereccio conformemente all'allegato VII, modulo 7, o un'ispezione di un'azienda di allevamento di tonno rosso conformemente all'allegato VII, modulo 8, lo Stato membro che effettua l'ispezione trasmette senza indugio, non appena li riceve, i dati del rapporto di ispezione alla Commissione. 5.   Qualora un'ispezione del mercato, effettuata conformemente all'allegato VII, modulo 4, avvenga in locali adibiti alla trasformazione di prodotti della pesca provenienti da uno Stato membro diverso dallo Stato membro di bandiera, lo Stato membro che effettua l'ispezione trasmette senza indugio, non appena li riceve, i dati del rapporto di ispezione allo Stato membro di bandiera, allo Stato membro costiero, allo Stato membro di sbarco (se diverso dallo Stato membro costiero) e alla Commissione. 6.   Qualora un'ispezione del trasporto, effettuata conformemente all'allegato VII, modulo 5, si svolga in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di bandiera, lo Stato membro che effettua l'ispezione trasmette senza indugio, non appena li riceve, i dati del rapporto di ispezione allo Stato membro di bandiera, allo Stato membro di sbarco, allo Stato membro costiero, (se diverso dallo Stato membro che effettua l'ispezione), allo Stato membro o agli Stati membri di transito, allo Stato membro di destinazione dei prodotti della pesca e alla Commissione. 7.   Qualora un'ispezione o una sorveglianza sia effettuata dallo Stato membro di bandiera, quest'ultimo trasmette senza indugio, non appena li riceve, i dati del rapporto di ispezione e sorveglianza alla Commissione. 8.   I dati del rapporto di ispezione e sorveglianza sono messi a disposizione: a) dallo Stato membro di bandiera e dallo Stato membro o dagli Stati membri di ispezione, su richiesta, a qualsiasi Stato membro coinvolto nell'ispezione e nella sorveglianza; b) dallo Stato membro di bandiera, su richiesta, allo Stato membro che intende effettuare un'ispezione; c) dallo Stato membro che effettua l'ispezione e dallo Stato membro di bandiera, su richiesta, alla Commissione o all'EFCA; e d) se svolte nell'ambito di un piano di intervento congiunto, dall'EFCA, su richiesta, allo Stato membro interessato che vi partecipa. L'accesso a tali dati è mantenuto per almeno tre anni a seguito dell'ispezione o della sorveglianza, salvo diversamente disposto dalle norme della politica comune della pesca o qualora i dati siano necessari a fini di ispezione, verifica, audit e indagine, anche in relazione a denunce, infrazioni o procedimenti giudiziari o amministrativi. 9.   Fatti salvi gli accordi internazionali vincolanti per l'Unione: a) qualora un'ispezione o sorveglianza di una nave di un paese terzo sia effettuata da uno Stato membro, quest'ultimo trasmette senza indugio, non appena li riceve, i dati del rapporto di ispezione e sorveglianza al paese terzo interessato, allo Stato membro o al paese terzo in cui l'ispezione o la sorveglianza ha avuto luogo (se diverso) e alla Commissione; b) su richiesta, i dati dei rapporti di ispezione e sorveglianza riguardanti navi di paesi terzi ispezionate o avvistate da uno Stato membro sono messi a disposizione dello Stato membro costiero (se diverso), di qualsiasi Stato membro che intenda effettuare un'ispezione, della Commissione o dell'EFCA per un periodo minimo di tre anni dall'ispezione o dall'avvistamento da parte di tale Stato membro; c) su richiesta, i dati dei rapporti di ispezione e sorveglianza riguardanti pescherecci di uno Stato membro di bandiera ispezionati o avvistati da un paese terzo sono messi a disposizione dello Stato membro costiero (se diverso), di qualsiasi Stato membro che intenda effettuare un'ispezione, della Commissione o dell'EFCA per un periodo minimo di tre anni dall'ispezione o dall'avvistamento da parte dello Stato membro di bandiera; 10.   La risposta alle richieste di cui al presente articolo è generata automaticamente e trasmessa senza indugio dallo Stato membro destinatario della richiesta.
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