Art. 63

Scambio di dati dei documenti di trasporto

In vigore dal 17 ott 2025
Scambio di dati dei documenti di trasporto 1.   Gli Stati membri istituiscono e gestiscono sistemi che consentano: (a) la trasmissione di messaggi relativi ai documenti di trasporto; (b) la ricezione di messaggi relativi ai documenti di trasporto per i prodotti della pesca: i) provenienti da pescherecci battenti la loro bandiera o operanti nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione; ii) trasportati da o verso i loro territori; iii) che hanno transitato nei loro territori; (c) la risposta alle richieste della Commissione o dell'EFCA; (d) la risposta alle richieste di altri Stati membri. 2.   Gli Stati membri utilizzano l'XSD del dominio «vendite» basato sulla norma UN/FLUX P1000-5 come formato per trasmettere ad altri Stati membri, alla Commissione o all'EFCA i dati dei documenti di trasporto di cui all' del regolamento (CE) n. 1224/2009.
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