Art. 63 · Scambio di dati dei documenti di trasporto

Art. 63

Scambio di dati dei documenti di trasporto

In vigore dal 17 ott 2025
Scambio di dati dei documenti di trasporto 1.   Gli Stati membri istituiscono e gestiscono sistemi che consentano: (a) la trasmissione di messaggi relativi ai documenti di trasporto; (b) la ricezione di messaggi relativi ai documenti di trasporto per i prodotti della pesca: i) provenienti da pescherecci battenti la loro bandiera o operanti nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione; ii) trasportati da o verso i loro territori; iii) che hanno transitato nei loro territori; (c) la risposta alle richieste della Commissione o dell'EFCA; (d) la risposta alle richieste di altri Stati membri. 2.   Gli Stati membri utilizzano l'XSD del dominio «vendite» basato sulla norma UN/FLUX P1000-5 come formato per trasmettere ad altri Stati membri, alla Commissione o all'EFCA i dati dei documenti di trasporto di cui all' del regolamento (CE) n. 1224/2009.
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