Art. 63
Scambio di dati dei documenti di trasporto
In vigore dal 17 ott 2025
Scambio di dati dei documenti di trasporto
1. Gli Stati membri istituiscono e gestiscono sistemi che consentano:
(a)
la trasmissione di messaggi relativi ai documenti di trasporto;
(b)
la ricezione di messaggi relativi ai documenti di trasporto per i prodotti della pesca:
i)
provenienti da pescherecci battenti la loro bandiera o operanti nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione;
ii)
trasportati da o verso i loro territori;
iii)
che hanno transitato nei loro territori;
(c)
la risposta alle richieste della Commissione o dell'EFCA;
(d)
la risposta alle richieste di altri Stati membri.
2. Gli Stati membri utilizzano l'XSD del dominio «vendite» basato sulla norma UN/FLUX P1000-5 come formato per trasmettere ad altri Stati membri, alla Commissione o all'EFCA i dati dei documenti di trasporto di cui all' del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Storico versioni
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