Art. 66
Ambito di applicazione
In vigore dal 17 ott 2025
Ambito di applicazione
1. Il presente capo stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri cooperano amministrativamente tra loro, con i paesi terzi, con la Commissione e con l'EFCA al fine di garantire l'effettiva applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 e del presente regolamento. Esso non preclude agli Stati membri la possibilità di istituire altre forme di cooperazione amministrativa.
2. Il presente capo non impone agli Stati membri di prestarsi reciproca assistenza nel caso in cui ciò possa pregiudicarne l'ordinamento giuridico, l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali. Prima di respingere una richiesta di assistenza, lo Stato membro interpellato consulta lo Stato membro richiedente per valutare la possibilità di fornire un'assistenza parziale, in base a determinate modalità e condizioni. Se una richiesta di assistenza non può essere accolta, lo Stato membro richiedente e la Commissione o l'EFCA ne sono tempestivamente informati, specificando i motivi del rifiuto.
3. Il presente capo non pregiudica l'applicazione negli Stati membri delle norme di procedura penale e di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, comprese quelle relative al segreto istruttorio.
Storico versioni
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