Art. 25

Istruzioni generali di produzione

In vigore dal 17 ott 2025
Istruzioni generali di produzione 1.   Le istruzioni generali di produzione per ciascuna sostanza attiva e per il relativo intermedio sono redatte, datate e firmate da una sola persona, e controllate in modo indipendente, datate e firmate da una persona appartenente all'unità qualità. 2.   Le istruzioni generali di produzione di cui al paragrafo 1 includono: a) il nome della sostanza attiva o del relativo intermedio fabbricati, e se del caso un codice identificativo di riferimento del documento; b) un elenco completo delle materie prime e degli intermedi designati da nomi o codici sufficientemente specifici per identificare eventuali caratteristiche qualitative particolari; c) una dichiarazione accurata della quantità o della percentuale di ogni materia prima o intermedio da utilizzare, compresa l'unità di misura. Se la quantità non è definita, si include il calcolo relativo alle dimensioni o al tasso di produzione di ciascun lotto. Le variazioni delle quantità di materie prime o intermedi utilizzati sono incluse ove giustificate; d) il luogo di produzione e le principali attrezzature di produzione da utilizzare; e) istruzioni di produzione dettagliate, tra cui: — le sequenze da seguire, — gli intervalli di parametri di processo da utilizzare, — se del caso le istruzioni per il campionamento e i controlli in corso di fabbricazione con i relativi criteri di accettazione, — se del caso i termini per il completamento delle singole fasi di lavorazione e per il processo totale, — gli intervalli di rendimento previsti nelle fasi appropriate di lavorazione o nei relativi tempi, — se del caso note particolari e precauzioni da osservare, o riferimenti alle stesse, — le istruzioni per la conservazione della sostanza attiva o del relativo intermedio per garantirne l'idoneità all'uso, tra cui i materiali di etichettatura e di confezionamento, e le condizioni particolari di conservazione con limiti di tempo se del caso.
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