Art. 37
Trasferimento tecnico dei metodi di prova
In vigore dal 17 ott 2025
Trasferimento tecnico dei metodi di prova
1. Prima di trasferire un metodo di prova, il sito di trasferimento verifica che esso sia conforme ai termini dell’autorizzazione all’immissione in commercio e ai pertinenti requisiti normativi.
2. Il trasferimento dei metodi di prova da un laboratorio (laboratorio di trasferimento) a un altro laboratorio (laboratorio ricevente) è descritto in un protocollo dettagliato.
3. Il protocollo contiene fra l’altro gli elementi seguenti:
(a)
l’individuazione delle prove da effettuare e del pertinente metodo di prova oggetto del trasferimento;
(b)
l’individuazione di eventuali requisiti specifici in materia di formazione;
(c)
l’individuazione delle norme e dei campioni da sottoporre a prova;
(d)
l’individuazione di eventuali condizioni speciali di trasporto e di conservazione degli elementi oggetto della prova;
(e)
i criteri di accettazione.
4. Le deviazioni dal protocollo sono esaminate prima della conclusione del processo di trasferimento tecnico. La relazione di trasferimento tecnico documenta l’esito comparativo del processo e individua i settori che richiedono un’ulteriore convalida del metodo di prova, se del caso.
Storico versioni
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