Art. 10

Consultazione delle organizzazioni di portatori di interessi durante le valutazioni cliniche congiunte

In vigore dal 17 ott 2025
Consultazione delle organizzazioni di portatori di interessi durante le valutazioni cliniche congiunte In fasi e momenti specifici della valutazione clinica congiunta che ritiene appropriati, il sottogruppo JCA può offrire alle organizzazioni dei pazienti, alle organizzazioni degli operatori sanitari o alle società cliniche e scientifiche, attraverso i membri della rete di portatori di interessi istituita a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2021/2282, l'opportunità di fornire contributi in merito alle questioni seguenti: a) la patologia; b) il settore terapeutico; c) il dispositivo medico oggetto di valutazione; d) le tecnologie sanitarie utilizzate come comparatori; e) altri ambiti pertinenti per la valutazione clinica congiunta del dispositivo medico. I contributi di cui al primo comma sono richiesti e presentati tramite il segretariato HTA.
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