Art. 5
Processo per la presentazione delle prove
In vigore dal 10 ott 2025
Processo per la presentazione delle prove
1. Gli Stati membri che intendono avvalersi della compensazione per le emissioni in eccesso o la diminuzione degli assorbimenti ne fanno richiesta alla Commissione entro il 30 novembre 2026. La richiesta deve includere le prove di cui all’ o 3, a seconda dei casi.
2. La Commissione informa gli Stati membri interessati dell’esito della verifica della richiesta entro tre mesi dal ricevimento di una richiesta completa.
3. In seguito all’esito della verifica di cui al paragrafo 2, ed entro il 15 gennaio 2032, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione le prove di cui all’, compresa una descrizione dei metodi utilizzati.
4. Entro il 31 maggio 2027, e successivamente ogni anno, lo Stato membro interessato aggiorna le prove di cui all’, paragrafo 6, lettera b), o all’, paragrafo 3, lettera c), a seconda dei casi, anche in merito ai progressi compiuti verso il miglioramento della capacità di sequestro del carbonio e della resilienza ai cambiamenti climatici.
5. Le prove di cui agli devono essere trasparenti, accurate, coerenti, comparabili e complete.
Storico versioni
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