Art. 2

Prove riguardanti le aree interessate dall’impatto a lungo termine dei cambiamenti climatici

In vigore dal 10 ott 2025
Prove riguardanti le aree interessate dall’impatto a lungo termine dei cambiamenti climatici 1.   Gli Stati membri individuano le aree interessate dall’impatto a lungo termine dei cambiamenti climatici e forniscono dati geolocalizzati in merito. 2.   Le prove che consentono di individuare le aree interessate dall’impatto a lungo termine dei cambiamenti climatici di cui al paragrafo 1 devono essere basate sull’indice di aridità. Un’area passata dalla classe di aridità «umida» o «subumida secca» alla classe «semi-arida», «arida» o «iper-arida» o un’area classificata come semi-arida, arida o iper-arida il cui indice di aridità è diminuito è considerata un’area interessata dall’impatto a lungo termine dei cambiamenti climatici. 3.   Ove debitamente giustificato, gli Stati membri possono basare le prove dell’impatto a lungo termine dei cambiamenti climatici su indici diversi da quello di aridità. Questi altri indici devono dimostrare il nesso tra l’impatto a lungo termine dei cambiamenti climatici e la ridotta capacità di sequestro del carbonio nell’area interessata. 4.   I dati utilizzati per dimostrare l’impatto a lungo termine dei cambiamenti climatici devono provenire da servizi meteorologici ufficiali, autorità o organismi scientifici e devono essere disponibili in tutta l’Unione. 5.   Il risultato dell’analisi dell’impatto a lungo termine dei cambiamenti climatici deve dimostrare i cambiamenti rilevanti nelle classi di aridità, confrontando serie temporali di almeno 20 anni consecutivi nel periodo compreso almeno tra il 2001 e la fine del 2025. 6.   Le prove di cui ai paragrafi da 2 a 5 devono essere verificabili e comprendere gli elementi seguenti: a) il metodo utilizzato, i dati di ingresso utilizzati e il risultato dell’individuazione di cui al paragrafo 1; b) una descrizione delle azioni volte a invertire la tendenza delle emissioni in eccesso o della diminuzione dei pozzi di assorbimento generate nelle aree individuate a norma del paragrafo 1.
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