Art. 4
Prove delle emissioni in eccesso e della diminuzione degli assorbimenti
In vigore dal 10 ott 2025
Prove delle emissioni in eccesso e della diminuzione degli assorbimenti
1. Le prove delle emissioni in eccesso e della diminuzione degli assorbimenti fornite dagli Stati membri devono essere verificabili.
2. Per le aree individuate a norma dell’, paragrafo 1, le prove di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono essere basate sulla differenza tra le emissioni e gli assorbimenti totali generati nel periodo 2026-2030 in tali aree, confrontati con le emissioni e gli assorbimenti totali generati nello stesso periodo in un’area dello Stato membro che è simile in termini di clima, tipo di suolo e categorie di rendicontazione, che è stata sottoposta alle stesse pratiche di gestione e non è stata individuata a norma dell’, paragrafo 1. Tale confronto può essere effettuato anche considerando la stessa area, soggetta alle stesse pratiche di gestione, in un periodo storico successivo al 1990 durante il quale tale area non sarebbe considerata un’area interessata dall’impatto a lungo termine dei cambiamenti climatici a norma dell’, paragrafo 1.
3. Per le aree individuate a norma dell’, paragrafo 2, le prove di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono essere basate sulla differenza tra le emissioni e gli assorbimenti totali generati nel periodo 2026-2030 in tali aree, confrontati con le emissioni e gli assorbimenti totali generati nello stesso periodo in un’area dello Stato membro che è simile in termini di clima, tipo di suolo e categorie di rendicontazione e non è considerata interessata a norma dell’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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