Art. 28
Rinvio e ritardi di trasferimento
In vigore dal 2 ott 2025
Rinvio e ritardi di trasferimento
1. Lo Stato membro che provvede al trasferimento informa senza indugio lo Stato membro destinatario qualora siano promossi un ricorso o una revisione aventi effetto sospensivo in relazione alle decisioni di trasferimento.
2. Se la persona da trasferire è fuggita, si oppone fisicamente al trasferimento, si rende intenzionalmente inidonea al trasferimento, non soddisfa i requisiti medici per il trasferimento o è in carcere, lo Stato membro che provvede al trasferimento ne informa senza indugio lo Stato membro destinatario.
3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono trasmesse entro il termine di sei mesi di cui all'articolo 46, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2024/1351 mediante lo stesso modulo uniforme presentato a norma dell', paragrafo 1, o dell', paragrafo 1, del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2025:2055:oj#art-28