Art. 28

Rinvio e ritardi di trasferimento

In vigore dal 2 ott 2025
Rinvio e ritardi di trasferimento 1.   Lo Stato membro che provvede al trasferimento informa senza indugio lo Stato membro destinatario qualora siano promossi un ricorso o una revisione aventi effetto sospensivo in relazione alle decisioni di trasferimento. 2.   Se la persona da trasferire è fuggita, si oppone fisicamente al trasferimento, si rende intenzionalmente inidonea al trasferimento, non soddisfa i requisiti medici per il trasferimento o è in carcere, lo Stato membro che provvede al trasferimento ne informa senza indugio lo Stato membro destinatario. 3.   Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono trasmesse entro il termine di sei mesi di cui all'articolo 46, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2024/1351 mediante lo stesso modulo uniforme presentato a norma dell', paragrafo 1, o dell', paragrafo 1, del presente regolamento.
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