Art. 29
Scambio di dati sanitari prima di un trasferimento
In vigore dal 2 ott 2025
Scambio di dati sanitari prima di un trasferimento
Al solo scopo di somministrare assistenza medica o terapie di cui all'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1351, le informazioni sulla salute della persona da trasferire sono trasmesse mediante il certificato sanitario comune, nel modulo che figura nell'allegato VIII del presente regolamento.
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