Art. 6

Attestati di formazione esistenti, corsi di aggiornamento o processi di valutazione

In vigore dal 17 set 2025
Attestati di formazione esistenti, corsi di aggiornamento o processi di valutazione Gli Stati membri provvedono affinché i corsi di aggiornamento di cui all’articolo 10, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/573 dimostrino che le persone fisiche sono in possesso delle conoscenze e competenze teoriche e pratiche di cui all’allegato I del presente regolamento. A tal fine, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/573, gli Stati membri provvedono affinché i titolari di attestati rilasciati a norma dell’ del regolamento (CE) n. 307/2008 siano autorizzati a continuare ad avvalersene solo se aggiornano le loro conoscenze e competenze conseguendo il livello richiesto per gli attestati M1, M2 o M4 di cui all’, paragrafo 2, lettere a), b) e d), del presente regolamento, specificato nell’allegato I.
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