Art. 5
Condizioni per il riconoscimento reciproco
In vigore dal 17 set 2025
Condizioni per il riconoscimento reciproco
1. Il riconoscimento reciproco degli attestati di formazione tra Stati membri si applica unicamente agli attestati di formazione rilasciati conformemente all’ per le attività specificate in tali attestati.
2. Gli Stati membri non impongono alcuna procedura di valutazione o di altro tipo né obblighi amministrativi sproporzionati ai titolari di attestati di formazione rilasciati in un altro Stato membro ai fini del riconoscimento di tali attestati o per consentire loro di accedere al mercato del lavoro per le attività specificate negli attestati.
3. Gli Stati membri possono richiedere ai titolari di un attestato di formazione rilasciato in un altro Stato membro la traduzione dell’attestato in un’altra lingua ufficiale dell’Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2025:1893:oj#art-5