Art. 4
Organismo di attestazione
In vigore dal 17 set 2025
Organismo di attestazione
1. Gli Stati membri specificano nel diritto nazionale o designano l’autorità o le autorità competenti a designare l’organismo di attestazione autorizzato a rilasciare un attestato di formazione alle persone fisiche che hanno completato un corso di formazione nel quale siano impartite le competenze e le conoscenze minime indicate nell’allegato I.
L’organismo di attestazione è indipendente e imparziale nello svolgimento dei suoi compiti.
2. Le formazioni sono programmate e concepite in modo da impartire le competenze e le conoscenze minime indicate nell’allegato I. L’organismo di attestazione mette a disposizione per la formazione un luogo che garantisca la sicurezza dei richiedenti, in particolare quando svolgono attività che riguardano refrigeranti infiammabili.
3. L’organismo di attestazione definisce e applica le procedure per il rilascio degli attestati di formazione e per almeno 5 anni conserva registri che consentano di verificare il rilascio degli attestati.
Storico versioni
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