Art. 4

Criteri per stabilire se analisti, dipendenti e altre persone direttamente coinvolti nelle attività di valutazione possiedano un livello sufficiente di conoscenze, esperienza e formazione

In vigore dal 12 set 2025
Criteri per stabilire se analisti, dipendenti e altre persone direttamente coinvolti nelle attività di valutazione possiedano un livello sufficiente di conoscenze, esperienza e formazione 1.   L’ESMA stabilisce che le conoscenze, l’esperienza e la formazione degli analisti, dei dipendenti e di altre persone direttamente coinvolti nelle attività di valutazione sono sufficienti a norma dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2023/2631, qualora le conoscenze, l’esperienza e la formazione siano adeguate alla natura e alla portata delle verifiche esterne che il verificatore esterno è tenuto a svolgere e ai compiti richiesti ai verificatori esterni a norma di tale regolamento. 2.   Ai fini del paragrafo 1, l’ESMA tiene conto delle informazioni seguenti: a) il tipo di attività di valutazione che si prevede che le persone direttamente coinvolte nelle attività di valutazione forniscano nei 24 mesi successivi; b) la carriera professionale delle persone di cui alla lettera a), comprese la natura e la durata dei servizi prestati nei precedenti incarichi e le responsabilità assolte; c) l’esperienza delle persone di cui alla lettera a) correlate alla garanzia della qualità, al controllo della qualità, allo svolgimento di verifiche pre-emissione e post-emissione e della relazione sull’impatto, alla formulazione di pareri di allineamento di seconda parte o alla prestazione di servizi finanziari; d) il percorso formativo delle persone di cui alla lettera a) e le pertinenti certificazioni o qualifiche professionali ottenute; e) altri risultati professionali e accademici delle persone di cui alla lettera a) pertinenti per la natura delle loro funzioni; f) il piano di formazione e sviluppo per le persone di cui alla lettera a); g) se del caso, l’uso dell’automazione e della tecnologia nelle attività di valutazione. 3.   I verificatori esterni assicurano di tenere conto delle informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo al fine di stabilire che le conoscenze, l’esperienza e la formazione degli analisti, dei dipendenti e di altre persone i cui servizi sono messi a loro disposizione o sotto il loro controllo e che sono direttamente coinvolti nelle attività di valutazione sono sufficienti ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2631.
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