Art. 3

Criteri per stabilire se il numero di analisti, dipendenti e altre persone direttamente coinvolti nelle attività di valutazione sia sufficiente

In vigore dal 12 set 2025
Criteri per stabilire se il numero di analisti, dipendenti e altre persone direttamente coinvolti nelle attività di valutazione sia sufficiente 1.   L’ESMA stabilisce che il numero di analisti, dipendenti e altre persone direttamente coinvolti nelle attività di valutazione di un verificatore esterno è sufficiente ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2631 se detto numero è adeguato alla natura e alla portata delle verifiche esterne che il verificatore esterno deve svolgere e ai compiti richiesti ai verificatori esterni a norma di tale regolamento. 2.   Ai fini del paragrafo 1, l’ESMA tiene conto delle informazioni seguenti: a) il numero totale di analisti, dipendenti e altre persone direttamente coinvolti nelle attività di valutazione, la loro anzianità, le descrizioni delle loro mansioni, la natura permanente o temporanea dei loro contratti di lavoro e i motivi per cui il verificatore esterno ritiene adeguati i numeri e i ruoli; b) il numero e la durata delle verifiche esterne da fornire nei 24 mesi successivi e i motivi per cui il verificatore esterno ritiene che il numero di dipendenti e di altre persone direttamente coinvolti nelle attività di valutazione sia commisurato al numero e alla durata delle future verifiche esterne.
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