Art. 1
In vigore dal 28 ago 2025
Il regolamento delegato (UE) 2020/1818 è così modificato:
1)
l’articolo 12, paragrafo 1, è così modificato:
a)
al primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
società coinvolte in attività riguardanti armi vietate;»;
b)
il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Ai fini della lettera a), per armi vietate si intendono le mine antiuomo, le munizioni a grappolo, le armi biologiche e le armi chimiche per le quali l’uso, la detenzione, lo sviluppo, il trasferimento, la fabbricazione e la costituzione di scorte sono espressamente vietati dalle convenzioni internazionali in materia di armi di cui la maggior parte degli Stati membri è parte, come figura all’allegato.»;
2)
è aggiunto un allegato in conformità del testo di cui all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2025:1775:oj#art-1