Art. 2

In vigore dal 28 ago 2025
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 30 giugno 2026 per quanto riguarda gli indici di riferimento già esistenti autorizzati prima della data di entrata in vigore.
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