Art. 1

Art. 1

In vigore dal 28 ago 2025
Il regolamento delegato (UE) 2020/1818 è così modificato: 1) l’articolo 12, paragrafo 1, è così modificato: a) al primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) società coinvolte in attività riguardanti armi vietate;»; b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Ai fini della lettera a), per armi vietate si intendono le mine antiuomo, le munizioni a grappolo, le armi biologiche e le armi chimiche per le quali l’uso, la detenzione, lo sviluppo, il trasferimento, la fabbricazione e la costituzione di scorte sono espressamente vietati dalle convenzioni internazionali in materia di armi di cui la maggior parte degli Stati membri è parte, come figura all’allegato.»; 2) è aggiunto un allegato in conformità del testo di cui all’allegato del presente regolamento.
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