Art. 14
Stato di monitoraggio OBM e ammissibilità dei veicoli ai controlli della conformità in servizio
In vigore dal 25 lug 2025
Stato di monitoraggio OBM e ammissibilità dei veicoli ai controlli della conformità in servizio
1. I veicoli con almeno uno stato di monitoraggio OBM di cui all’ in «Errore» non sono ammissibili alle prove di conformità in servizio delle emissioni allo scarico conformemente all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706. Le prove di conformità in servizio delle emissioni allo scarico nell’ambito delle quali almeno uno stato di monitoraggio OBM passa a «Errore» dopo la prova sono nulle.
2. Nell’ambito delle prove di conformità in servizio delle emissioni allo scarico conformemente all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706, quanto segue è considerato un segnale di avvertimento che può indicare un malfunzionamento in conformità al punto 8.3.2 del regolamento ONU n. 168 (7):
(a)
la presenza di uno o più stati di monitoraggio OBM in «Errore», di cui all’, paragrafo 1, lettera c);
(b)
la presenza di uno o più guasti dell’OBD in corso per i quali è attiva una spia di malfunzionamento;
(c)
altri guasti che risultano dall’esame visivo del veicolo prima del percorso.
3. I veicoli con almeno uno stato di monitoraggio OBM in «Errore» prima della prova non sono ammissibili ai controlli di conformità in servizio del sistema OBM. Tali veicoli sono tuttavia ammissibili per lo svolgimento di una verifica a norma dell’.
4. I veicoli con almeno uno stato di monitoraggio in «Intermedio» prima delle prove sono ammissibili alle prove di conformità in servizio delle emissioni allo scarico conformemente all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 e ai controlli della conformità in servizio del sistema OBM conformemente all’allegato IV del presente regolamento, a condizione che sia eseguita una procedura di precondizionamento quale descritta al punto 4.6 di tale allegato.
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