Art. 16
Prescrizioni per i dispositivi OBFCM
In vigore dal 25 lug 2025
Prescrizioni per i dispositivi OBFCM
1. Il costruttore garantisce che i veicoli dotati di dispositivi OBFCM trasmettono i parametri dei dati OBM rilevanti per i dispositivi OBFCM, come specificato nell’allegato I, appendici 2 e 3.
2. Il costruttore garantisce che la trasmissione dei parametri dei dati OBM rilevanti per l’OBFCM avviene in conformità all’.
Storico versioni
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