Art. 2
In vigore dal 24 lug 2025
1. L'Unione applica i dazi doganali supplementari seguenti sulle importazioni nell'Unione di prodotti originari degli Stati Uniti:
(a)
un dazio supplementare ad valorem del 10 % o del 25 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato I, come ivi specificato, a decorrere dal 7 agosto 2025;
(b)
un dazio supplementare ad valorem del 4,4 %, del 7 % o del 20 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato II, come ivi specificato, a decorrere dal 7 agosto 2025;
(c)
un dazio supplementare ad valorem dello 0 % o del 25 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato III, come ivi specificato, a decorrere dal 7 agosto 2025;
(d)
un dazio supplementare ad valorem dello 0 % o del 25 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato IV, come ivi specificato, a decorrere dal 7 agosto 2025;
(e)
un dazio supplementare ad valorem del 25 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato V, come ivi specificato, a decorrere dal 1o dicembre 2025;
(f)
un dazio supplementare ad valorem del 25 % o del 30 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato VI, come ivi specificato, a decorrere dal 7 settembre 2025;
(g)
un dazio supplementare ad valorem dello 0 %, del 25 % o del 30 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato VII, come ivi specificato, a decorrere dal 7 settembre 2025;
(h)
un dazio supplementare ad valorem del 25 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato VIII, come ivi specificato, a decorrere dal 7 settembre 2025;
(i)
un dazio supplementare ad valorem dello 0 %, del 7,5 %, del 10 %, del 14,2 %, del 15 % o del 30 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato IX, come ivi specificato, a decorrere dal 7 settembre 2025;
(j)
un dazio supplementare ad valorem del 30 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato X, come ivi specificato, a decorrere dal 7 settembre 2025;
(k)
un dazio supplementare ad valorem del 30 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato XI, come ivi specificato, a decorrere dal 7 settembre 2025;
(l)
un dazio supplementare ad valorem dello 0 %, del 10 % o del 30 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato XII, come ivi specificato, a decorrere dal 7 febbraio 2026;
(m)
un dazio supplementare ad valorem del 10 % o del 30 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato XIII, come ivi specificato, a decorrere dal 7 febbraio 2026.
2. I dazi istituiti a norma del paragrafo 1 sono sospesi totalmente per quanto riguarda le importazioni di prodotti originari degli Stati Uniti:
(a)
se i dazi della tariffa doganale comune sulle importazioni di tali prodotti sono sospesi totalmente a norma del regolamento (UE) n. 150/2003;
(b)
se i prodotti importati sono elencati negli allegati VII, X o XIII del presente regolamento e le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 150/2003 sono soddisfatte mutatis mutandis.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2025:1564:oj#art-2