Art. 2

Art. 2

In vigore dal 24 lug 2025
1.   L'Unione applica i dazi doganali supplementari seguenti sulle importazioni nell'Unione di prodotti originari degli Stati Uniti: (a) un dazio supplementare ad valorem del 10 % o del 25 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato I, come ivi specificato, a decorrere dal 7 agosto 2025; (b) un dazio supplementare ad valorem del 4,4 %, del 7 % o del 20 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato II, come ivi specificato, a decorrere dal 7 agosto 2025; (c) un dazio supplementare ad valorem dello 0 % o del 25 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato III, come ivi specificato, a decorrere dal 7 agosto 2025; (d) un dazio supplementare ad valorem dello 0 % o del 25 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato IV, come ivi specificato, a decorrere dal 7 agosto 2025; (e) un dazio supplementare ad valorem del 25 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato V, come ivi specificato, a decorrere dal 1o dicembre 2025; (f) un dazio supplementare ad valorem del 25 % o del 30 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato VI, come ivi specificato, a decorrere dal 7 settembre 2025; (g) un dazio supplementare ad valorem dello 0 %, del 25 % o del 30 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato VII, come ivi specificato, a decorrere dal 7 settembre 2025; (h) un dazio supplementare ad valorem del 25 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato VIII, come ivi specificato, a decorrere dal 7 settembre 2025; (i) un dazio supplementare ad valorem dello 0 %, del 7,5 %, del 10 %, del 14,2 %, del 15 % o del 30 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato IX, come ivi specificato, a decorrere dal 7 settembre 2025; (j) un dazio supplementare ad valorem del 30 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato X, come ivi specificato, a decorrere dal 7 settembre 2025; (k) un dazio supplementare ad valorem del 30 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato XI, come ivi specificato, a decorrere dal 7 settembre 2025; (l) un dazio supplementare ad valorem dello 0 %, del 10 % o del 30 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato XII, come ivi specificato, a decorrere dal 7 febbraio 2026; (m) un dazio supplementare ad valorem del 10 % o del 30 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato XIII, come ivi specificato, a decorrere dal 7 febbraio 2026. 2.   I dazi istituiti a norma del paragrafo 1 sono sospesi totalmente per quanto riguarda le importazioni di prodotti originari degli Stati Uniti: (a) se i dazi della tariffa doganale comune sulle importazioni di tali prodotti sono sospesi totalmente a norma del regolamento (UE) n. 150/2003; (b) se i prodotti importati sono elencati negli allegati VII, X o XIII del presente regolamento e le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 150/2003 sono soddisfatte mutatis mutandis.
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