Art. 3

In vigore dal 24 lug 2025
1.   L'esportazione diretta o indiretta negli Stati Uniti di prodotti originari dell'Unione ed elencati nell'allegato XIV è vietata a decorrere dal 7 settembre 2025. 2.   Il divieto istituito al paragrafo 1 non si applica all'esportazione di merci destinate esclusivamente a usi umanitari, a emergenze sanitarie o alla prevenzione o mitigazione urgenti di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente o in risposta a catastrofi naturali. L'esportatore dichiara nella dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati a norma della pertinente esenzione prevista al presente paragrafo e notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito il primo uso della relativa esenzione per destinatario negli Stati Uniti.
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Art. 3 Regolamento (UE) 2025/1564 — Testo vigente | Portale Normativo