Art. 3

Modifiche del regolamento (CE) n. 218/2007

In vigore dal 9 lug 2025
Modifiche del regolamento (CE) n. 218/2007 L’ del regolamento (CE) n. 218/2007 è così modificato: (1) alla lettera a), i termini «(tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito)» sono sostituiti dai termini «(tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito)»; (2) alla lettera b), i termini «(tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito)» sono sostituiti dai termini «(tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito)».
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