Art. 3
Modifiche del regolamento (CE) n. 218/2007
In vigore dal 9 lug 2025
Modifiche del regolamento (CE) n. 218/2007
L’ del regolamento (CE) n. 218/2007 è così modificato:
(1)
alla lettera a), i termini «(tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito)» sono sostituiti dai termini «(tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito)»;
(2)
alla lettera b), i termini «(tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito)» sono sostituiti dai termini «(tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito)».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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