Art. 7

Principi per classificare le modifiche e le estensioni dell’uso dei modelli interni alternativi, nonché le modifiche del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili

In vigore dal 3 lug 2025
Principi per classificare le modifiche e le estensioni dell’uso dei modelli interni alternativi, nonché le modifiche del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili 1.   Nel calcolare gli impatti quantitativi conformemente all’, paragrafi 1 e 2, all’, paragrafi 1 e 2, all’, paragrafo 1, e all’, paragrafo 1, gli enti utilizzano la configurazione e la calibrazione dei modelli più recenti e i dati immessi corrispondenti al periodo di cui all’, paragrafo 9. Alle estensioni e alle modifiche che non hanno un impatto quantitativo diretto non si applicano requisiti di calcolo. 2.   Le autorità competenti considerano come estensione o modifica unica le diverse modifiche apportate al modello interno alternativo presentate separatamente da un ente, se tali modifiche sono di natura analoga o rientrano in un ambito di applicazione simile. Le autorità competenti considerano come estensioni o modifiche distinte le serie di modifiche apportate al modello interno alternativo presentate come estensione o modifica unica del modello, se tali modifiche non sono di natura analoga o non rientrano in un ambito di applicazione simile. 3.   In caso di dubbi sulla categorizzazione di cui all’ o 4, gli enti forniscono all’autorità competente una nota esplicativa che giustifichi le loro scelte di categoria o sottocategoria e includa possibili alternative. L’autorità competente può modificare la categoria o la sottocategoria prevista nella richiesta di autorizzazione di cui all’articolo 325 terquinquagies, paragrafo 7, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 o nella notifica di cui al secondo comma del medesimo paragrafo.
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