Art. 8

Attuazione delle modifiche e delle estensioni dell’uso dei modelli interni alternativi, nonché delle modifiche del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili

In vigore dal 3 lug 2025
Attuazione delle modifiche e delle estensioni dell’uso dei modelli interni alternativi, nonché delle modifiche del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili 1.   Gli enti che hanno ricevuto l’autorizzazione per un’estensione o una modifica sostanziale dell’uso dei modelli interni alternativi o per una modifica sostanziale del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili di cui all’articolo 325 terquinquagies, paragrafo 7, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 calcolano i requisiti di fondi propri sulla base dell’estensione o della modifica approvata a decorrere dalla data specificata nell’autorizzazione. 2.   In caso di ritardo nell’attuazione di un’estensione o di una modifica dell’uso dei modelli interni alternativi o di una modifica del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili per cui un’autorità competente ha concesso l’autorizzazione di cui all’articolo 325 terquinquagies, paragrafo 7, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti provvedono senza indebito ritardo a: a) notificare tale ritardo alla rispettiva autorità competente; b) presentare alla rispettiva autorità competente un piano per l’attuazione tempestiva dell’estensione o della modifica approvata, che deve essere a sua volta approvato da detta autorità. 3.   Gli enti che hanno notificato alla rispettiva autorità competente un’estensione o una modifica e hanno successivamente deciso di non darvi attuazione ne informano la rispettiva autorità competente senza indebito ritardo.
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