Art. 2

Modifiche sostanziali ed estensioni sostanziali dell’uso dei modelli interni alternativi

In vigore dal 3 lug 2025
Modifiche sostanziali ed estensioni sostanziali dell’uso dei modelli interni alternativi 1.   Gli enti classificano le modifiche dell’uso dei propri modelli interni alternativi come modifiche sostanziali di cui all’, paragrafo 1, lettera a), se esse soddisfano una qualsiasi delle condizioni seguenti: a) rispondono a uno qualsiasi dei criteri qualitativi di cui all’allegato, parte I; b) determinano una variazione pari o superiore all’1 %, in valore assoluto, calcolata per il primo giorno lavorativo della prova sull’impatto della modifica, di una qualsiasi delle misure del rischio Rn i di cui al paragrafo 4 che sono considerate pertinenti a norma del paragrafo 5, e comportano una qualsiasi delle conseguenze seguenti: i) un aumento pari o superiore al 15 %, in valore assoluto, della somma seguente: dove Rn 1, Rn 2 e Rn 3 sono rispettivamente le misure del rischio di cui al paragrafo 4 del presente articolo e mc è il fattore moltiplicativo di cui all’articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 575/2013; ii) una diminuzione pari o superiore al 10 %, in valore assoluto, della somma S IMA di cui alla lettera b), punto i), del presente paragrafo; iii) un aumento pari o superiore al 20 %, in valore assoluto, di una qualsiasi delle misure del rischio Rn i di cui al paragrafo 4 che sono considerate pertinenti a norma del paragrafo 5; iv) una diminuzione pari o superiore al 15 %, in valore assoluto, di una qualsiasi delle misure del rischio Rn i di cui alla lettera b), punto iii), del presente paragrafo. 2.   Gli enti classificano le estensioni dell’uso dei propri modelli interni alternativi come estensioni sostanziali di cui all’, paragrafo 1, lettera a), se esse soddisfano una qualsiasi delle condizioni seguenti: a) rispondono a uno qualsiasi dei criteri qualitativi di cui all’allegato, parte I; b) determinano una variazione pari o superiore all’1 %, in valore assoluto, calcolata per il primo giorno lavorativo della prova sull’impatto dell’estensione, di una qualsiasi delle misure del rischio Rn i di cui al paragrafo 4 che sono considerate pertinenti a norma del paragrafo 5, e comportano una qualsiasi delle conseguenze seguenti: i) una variazione pari o superiore al 10 %, in valore assoluto, della somma S IMA di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i); ii) una variazione pari o superiore al 15 %, in valore assoluto, di una qualsiasi delle misure del rischio Rn i di cui al paragrafo 4 che sono considerate pertinenti a norma del paragrafo 5. 3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli enti non classificano come sostanziali le estensioni e le modifiche dell’uso dei propri modelli interni alternativi richieste dalla rispettiva autorità competente. 4.   Per valutare se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2, lettera b), gli enti prendono in considerazione le seguenti misure del rischio Rn i : a) Rn 1, la misura del rischio di perdita attesa dell’ente per il giorno precedente (ESt-1) di cui all’articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (UE) n. 575/2013, per il portafoglio di tutte le posizioni di cui al paragrafo 10 del presente articolo; b) Rn 2, la misura del rischio di scenario di stress dell’ente per il giorno precedente (SSt-1) di cui all’articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013, per il portafoglio di tutte le posizioni di cui al paragrafo 10 del presente articolo; c) Rn 3, il più recente requisito di fondi propri per il rischio di default di cui all’articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, per il portafoglio di tutte le posizioni di cui al paragrafo 10 del presente articolo. 5.   Gli enti considerano pertinente la misura del rischio Rn i di cui al paragrafo 4 se soddisfa tutte le condizioni seguenti: a) almeno un giorno durante il periodo di cui al paragrafo 9: b) il primo giorno lavorativo della prova sull’impatto dell’estensione o della modifica: dove S IMA è la somma di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i). Gli enti verificano le condizioni di cui al primo comma con e senza l’estensione o la modifica dell’uso dei propri modelli interni alternativi. 6.   Per valutare se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i) o iii), gli enti determinano l’impatto della modifica dell’uso dei propri modelli interni alternativi considerando l’aumento più elevato, in valore assoluto nel periodo di cui al paragrafo 9, dei rapporti di cui, rispettivamente, al paragrafo 7 o al paragrafo 8. Per valutare se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), punto ii) o iv), gli enti determinano l’impatto della modifica dell’uso dei propri modelli interni alternativi considerando la diminuzione più elevata, in valore assoluto nel periodo di cui al paragrafo 9, dei rapporti di cui, rispettivamente, al paragrafo 7 o al paragrafo 8. Per valutare se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera b), punto i) o ii), gli enti determinano l’impatto dell’estensione dell’uso dei propri modelli interni alternativi considerando la variazione più elevata, in valore assoluto nel periodo di cui al paragrafo 9, dei rapporti di cui, rispettivamente, al paragrafo 7 o al paragrafo 8. 7.   Gli enti calcolano il rapporto da utilizzare per valutare se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), o al paragrafo 2, lettera b), punto i), come segue: a) nel numeratore, la differenza tra, da una parte, la somma S IMA di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i), tenuto conto dell’estensione o della modifica dell’uso dei propri modelli interni alternativi, e, dall’altra, la medesima somma senza tale estensione o modifica; b) nel denominatore, la somma S IMA di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i), senza l’estensione o la modifica dell’uso dei propri modelli interni alternativi. 8.   Gli enti calcolano il rapporto da utilizzare per valutare se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), punti iii) e iv), e al paragrafo 2, lettera b), punto ii), come segue: a) nel numeratore, la differenza tra, da una parte, la misura del rischio pertinente Rn i di cui al paragrafo 4, tenuto conto dell’estensione o della modifica dell’uso dei propri modelli interni alternativi, e, dall’altra, la medesima misura del rischio senza tale estensione o modifica; b) nel denominatore, la misura del rischio pertinente Rn i di cui al paragrafo 4, senza l’estensione o la modifica dell’uso dei propri modelli interni alternativi. 9.   Gli enti calcolano i rapporti di cui ai paragrafi 7 e 8 per un periodo di 15 giorni lavorativi consecutivi a decorrere dal primo giorno lavorativo della prova sull’impatto dell’estensione o della modifica dell’uso dei propri modelli interni alternativi. La scelta del periodo di 15 giorni lavorativi consecutivi è rappresentativa dell’attività di negoziazione e di copertura in condizioni normali di mercato per il portafoglio di posizioni interessate dall’estensione o dalla modifica dell’uso dei propri modelli interni alternativi. Tale periodo fa parte dei nove mesi precedenti la notifica o la richiesta di autorizzazione alla rispettiva autorità competente di cui all’articolo 325 terquinquagies, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013. 10.   Gli enti calcolano le misure del rischio Rn i di cui al paragrafo 4 per il portafoglio di tutte le posizioni assegnate a unità di negoziazione che soddisfano l’insieme dei requisiti di cui all’articolo 325 terquinquagies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 al momento della notifica o della richiesta di autorizzazione alla rispettiva autorità competente di cui al paragrafo 7 del medesimo articolo.
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