Art. 4

Categorie delle modifiche del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili scelto dall’ente

In vigore dal 3 lug 2025
Categorie delle modifiche del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili scelto dall’ente 1.   Gli enti assegnano le modifiche del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili da loro scelto di cui all’articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 a una delle categorie seguenti: a) modifiche sostanziali del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili scelto dall’ente, individuate conformemente all’, paragrafo 1, del presente regolamento, che richiedono l’autorizzazione da parte delle autorità competenti; b) modifiche non sostanziali del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili scelto dall’ente, che richiedono l’invio di una notifica alle autorità competenti. 2.   Gli enti assegnano le modifiche del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili da loro scelto di cui al paragrafo 1, lettera b), a una delle sottocategorie seguenti: a) modifiche del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili scelto dall’ente, individuate conformemente all’, paragrafo 1, da notificare con informazioni aggiuntive; b) modifiche del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili scelto dall’ente da notificare con informazioni di base.
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