Art. 2

Definizioni

In vigore dal 2 lug 2025
Definizioni 1.   Si applicano le definizioni di cui all’ del regolamento (UE) 2024/1157. 2.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: (1) «sistema centrale»: sistema digitale per le spedizioni di rifiuti menzionato all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1157 e gestito dalla Commissione; (2) «sistema locale»: un sistema gestito da un’autorità competente conformemente all’, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1157, e che si collega al sistema centrale tramite un’API; (3) «sistemi»: il sistema centrale e i sistemi locali; (4) «software»: qualsiasi software diverso dal sistema centrale o locale, usato per la trasmissione e lo scambio delle informazioni e documenti di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1157 e che si collega al sistema centrale tramite un’API; (5) «sistema di ispezione»: un sistema gestito da un’autorità incaricata dell’ispezione in uno Stato membro o dalla Commissione, finalizzato a estrarre le informazioni e i documenti di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1157 e che si collega al sistema centrale tramite un’API; (6) «interfaccia grafica utente» o «GUI»: l’interfaccia visiva usata per accedere al sistema centrale direttamente o tramite un sito web gestito dalla Commissione e che fa parte del sistema centrale; (7) «interfaccia di programmazione di un’applicazione» o «API»: l’interfaccia tecnica usata per la connessione machine-to-machine, che consente l’accesso al sistema centrale; (8) «piattaforma eFTI»: la piattaforma eFTI quale definita all’, punto 10), del regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio (10); (9) «numero del documento di movimento»: il numero assegnato nei sistemi a una specifica trasmissione di informazioni conformemente al documento di movimento che figura nell’allegato I B del regolamento (UE) 2024/1157; (10) «numero del documento di cui all’allegato VII»: il numero assegnato nei sistemi a una specifica trasmissione di informazioni conformemente al modulo che figura nell’allegato VII del regolamento (UE) 2024/1157; (11) «utente»: qualsiasi persona fisica che usa il sistema centrale, il sistema locale o altri software; (12) «codice di registrazione e identificazione dell’operatore economico (codice EORI)»: il codice di registrazione e identificazione degli operatori economici (codice EORI) quale definito all’, punto 18), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (11); (13) «operatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che effettua, prevede di effettuare o è coinvolta in una spedizione di rifiuti e agisce in qualità di notificatore, persona che organizza la spedizione, vettore, destinatario, produttore di rifiuti o impianto di gestione dei rifiuti, indipendentemente dal fatto che agisca a titolo professionale, escluse le autorità competenti e le autorità coinvolte nelle ispezioni; (14) «sito»: l’ubicazione di un operatore che ha un indirizzo o un nome diversi da quelli indicati dall’operatore alla prima registrazione nei sistemi o nei software, e a cui la legislazione nazionale applicabile consente di usare lo stesso numero di identificazione principale dell’operatore in questione; (15) «autorità»: le autorità competenti quali definite all’, punto 9), del regolamento (UE) 2024/1157 e le autorità coinvolte nelle ispezioni; (16) «giorno lavorativo»: qualsiasi giorno dal lunedì al venerdì, esclusi il 1o gennaio, il 1o maggio, il 15 agosto, il 1o novembre, il 25 e il 26 dicembre.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2025:1290:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo