Art. 2
Definizioni
In vigore dal 2 lug 2025
Definizioni
1. Si applicano le definizioni di cui all’ del regolamento (UE) 2024/1157.
2. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
(1)
«sistema centrale»: sistema digitale per le spedizioni di rifiuti menzionato all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1157 e gestito dalla Commissione;
(2)
«sistema locale»: un sistema gestito da un’autorità competente conformemente all’, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1157, e che si collega al sistema centrale tramite un’API;
(3)
«sistemi»: il sistema centrale e i sistemi locali;
(4)
«software»: qualsiasi software diverso dal sistema centrale o locale, usato per la trasmissione e lo scambio delle informazioni e documenti di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1157 e che si collega al sistema centrale tramite un’API;
(5)
«sistema di ispezione»: un sistema gestito da un’autorità incaricata dell’ispezione in uno Stato membro o dalla Commissione, finalizzato a estrarre le informazioni e i documenti di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1157 e che si collega al sistema centrale tramite un’API;
(6)
«interfaccia grafica utente» o «GUI»: l’interfaccia visiva usata per accedere al sistema centrale direttamente o tramite un sito web gestito dalla Commissione e che fa parte del sistema centrale;
(7)
«interfaccia di programmazione di un’applicazione» o «API»: l’interfaccia tecnica usata per la connessione machine-to-machine, che consente l’accesso al sistema centrale;
(8)
«piattaforma eFTI»: la piattaforma eFTI quale definita all’, punto 10), del regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio (10);
(9)
«numero del documento di movimento»: il numero assegnato nei sistemi a una specifica trasmissione di informazioni conformemente al documento di movimento che figura nell’allegato I B del regolamento (UE) 2024/1157;
(10)
«numero del documento di cui all’allegato VII»: il numero assegnato nei sistemi a una specifica trasmissione di informazioni conformemente al modulo che figura nell’allegato VII del regolamento (UE) 2024/1157;
(11)
«utente»: qualsiasi persona fisica che usa il sistema centrale, il sistema locale o altri software;
(12)
«codice di registrazione e identificazione dell’operatore economico (codice EORI)»: il codice di registrazione e identificazione degli operatori economici (codice EORI) quale definito all’, punto 18), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (11);
(13)
«operatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che effettua, prevede di effettuare o è coinvolta in una spedizione di rifiuti e agisce in qualità di notificatore, persona che organizza la spedizione, vettore, destinatario, produttore di rifiuti o impianto di gestione dei rifiuti, indipendentemente dal fatto che agisca a titolo professionale, escluse le autorità competenti e le autorità coinvolte nelle ispezioni;
(14)
«sito»: l’ubicazione di un operatore che ha un indirizzo o un nome diversi da quelli indicati dall’operatore alla prima registrazione nei sistemi o nei software, e a cui la legislazione nazionale applicabile consente di usare lo stesso numero di identificazione principale dell’operatore in questione;
(15)
«autorità»: le autorità competenti quali definite all’, punto 9), del regolamento (UE) 2024/1157 e le autorità coinvolte nelle ispezioni;
(16)
«giorno lavorativo»: qualsiasi giorno dal lunedì al venerdì, esclusi il 1o gennaio, il 1o maggio, il 15 agosto, il 1o novembre, il 25 e il 26 dicembre.
Storico versioni
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