Art. 6

Attuazione e forme di finanziamento

In vigore dal 23 giu 2025
Attuazione e forme di finanziamento 1.   Il programma Euratom 2026-2027 è attuato in regime di gestione diretta in conformità del regolamento finanziario o di gestione indiretta con gli organismi di finanziamento di cui all’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento finanziario. 2.   I finanziamenti a titolo del programma Euratom 2026-2027 possono essere concessi in tutte le forme previste dal regolamento finanziario. Tuttavia, per azioni indirette a titolo del programma Euratom 2026-2027, le sovvenzioni costituiscono la principale forma di sostegno per le azioni indirette a titolo del programma Euratom 2026-2027. I finanziamenti a titolo del programma Euratom 2026-2027 possono inoltre essere concessi mediante premi, appalti e strumenti finanziari nell’ambito di operazioni di finanziamento misto. 3.   I principali tipi di azioni da effettuare nell’ambito del programma Euratom 2026-2027 sono stabiliti e definiti all’ del regolamento (UE) 2021/695, e includono azioni di ricerca e innovazione, azioni di innovazione, azioni di innovazione e diffusione sul mercato, azioni di formazione e mobilità, azioni di cofinanziamento del programma, azioni di appalto pre-commerciale, azioni di appalto pubblico per soluzioni innovative, azioni di coordinamento e sostegno, premi di incentivo e premi di riconoscimento. Le forme di finanziamento di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono usate in modo flessibile per tutti gli obiettivi del programma Euratom 2026-2027 e il loro uso è determinato in funzione delle esigenze e delle caratteristiche di ogni particolare obiettivo. 4.   Il programma Euratom 2026-2027 sostiene inoltre le azioni dirette intraprese dal JRC.
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