Art. 7
Partenariati europei
In vigore dal 23 giu 2025
Partenariati europei
1. Parti del programma Euratom 2026-2027 possono essere attuate attraverso partenariati europei.
2. La partecipazione della Comunità ai partenariati europei può assumere una delle forme seguenti:
a)
partecipazione ai partenariati istituiti in base a memorandum d’intesa e/o accordi contrattuali fra la Commissione e partner pubblici o privati che precisano gli obiettivi del partenariato europeo, i corrispondenti impegni di tutte le parti interessate relativi ai contributi finanziari o in natura, gli indicatori chiave di prestazione e d’impatto, i risultati da produrre e le modalità di informazione. Vi rientra anche l’identificazione di attività complementari di ricerca e innovazione attuate dai partner e dal programma Euratom 2026-2027 (partenariati europei coprogrammati);
b)
partecipazione e contributo finanziario a un programma di attività di ricerca e innovazione che precisa gli obiettivi, gli indicatori chiave di prestazione e d’impatto e i risultati da produrre, sulla base dell’impegno dei partner relativo ai contributi finanziari o in natura nonché dell’integrazione delle loro rispettive attività pertinenti attraverso un’azione di cofinanziamento a titolo del programma Euratom 2026-2027 (partenariati europei cofinanziati).
3. I partenariati europei:
a)
sono istituiti nel caso in cui essi permettano di realizzare più efficacemente gli obiettivi del programma Euratom 2026-2027 rispetto alla sola Comunità se raffrontati ad altre forme di sostegno a titolo del programma Euratom 2026-2027; una quota appropriata del bilancio del programma Euratom 2026-2027 è allocata a tali parti;
b)
aderiscono ai principi del valore aggiunto dell’Unione, della trasparenza e dell’apertura, dell’impatto all’interno e a beneficio dell’Europa, del forte effetto leva su una scala sufficiente, degli impegni a lungo termine di tutte le parti interessate, della flessibilità nell’attuazione, della coerenza, del coordinamento e della complementarità con le iniziative unionali, locali, regionali, nazionali e, se del caso, internazionali o con altri partenariati europei;
c)
hanno un chiaro approccio basato sul ciclo di vita, sono limitati nel tempo e contemplano le condizioni per un graduale abbandono dei finanziamenti nell’ambito del programma Euratom 2026-2027.
4. Le disposizioni e i criteri di selezione, attuazione, sorveglianza, valutazione e graduale abbandono dei partenariati europei sono enunciati nell’allegato III del regolamento (UE) 2021/695.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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