Art. 4
Bilancio
In vigore dal 23 giu 2025
Bilancio
1. La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma Euratom 2026-2027 per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027 è fissata a 598 346 804 EUR a prezzi correnti.
2. La ripartizione indicativa dell’importo di cui al paragrafo 1 è la seguente:
a)
252 532 225 EUR per le azioni indirette in materia di ricerca e sviluppo sulla fusione;
b)
115 339 356 EUR per le azioni indirette in materia di fissione nucleare, sicurezza nucleare e radioprotezione;
c)
230 475 223 EUR per le azioni dirette intraprese dal Centro comune di ricerca («JRC»).
La Commissione non può scostarsi dall’importo di cui al primo comma, lettera c).
3. L’importo di cui al paragrafo 1 può essere utilizzato per finanziare anche le spese di preparazione, sorveglianza, controllo, audit, valutazione e altre attività e spese necessarie alla gestione e all’attuazione del programma Euratom 2026-2027, comprese tutte le spese amministrative, nonché alla valutazione del conseguimento dei suoi obiettivi. Le spese amministrative relative alle azioni indirette non superano il 6 % dell’importo ripartito su azioni indirette del programma Euratom 2026-2027 di cui al paragrafo 2, primo comma, lettere a) e b). L’importo di cui al paragrafo 1 può inoltre essere utilizzato per coprire:
a)
nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del programma Euratom 2026-2027, i costi relativi a studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione,
b)
le spese connesse a reti informatiche destinate all’elaborazione e allo scambio delle informazioni, compresi gli strumenti informatici istituzionali e le altre forme di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per la gestione del programma Euratom 2026-2027.
4. Se necessario al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027, possono essere iscritti nel bilancio dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui al paragrafo 3.
5. Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti in frazioni annue su più esercizi.
6. Fatto salvo il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 («regolamento finanziario»), le spese per azioni nell’ambito di progetti inclusi nel primo programma di lavoro possono essere ammesse a decorrere dal 1o gennaio 2026.
7. Le risorse destinate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono essere trasferite, su richiesta dello Stato membro interessato, al programma Euratom 2026-2027 alle condizioni di cui alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (19). La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità della lettera c) del medesimo comma. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.
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