Art. 2

Riscalatura degli indici armonizzati già trasmessi alla Commissione (Eurostat)

In vigore dal 17 giu 2025
Riscalatura degli indici armonizzati già trasmessi alla Commissione (Eurostat) 1.   Gli Stati membri calcolano i fattori di riscalatura con un grado di precisione pari almeno a sei decimali per ciascuno degli indici armonizzati e dei relativi sottoindici secondo la formula seguente: a) per gli indici mensili b) per gli indici trimestrali dove: è un indice concatenato di tipo Laspeyres per il mese m dell’anno 2025, con 2015 = 100 come periodo di riferimento dell’indice; è un indice concatenato di tipo Laspeyres per il trimestre q dell’anno 2025, con 2015 = 100 come periodo di riferimento dell’indice. 2.   Le serie storiche complete degli indici armonizzati e dei relativi sottoindici, compresi eventuali dati riveduti, sono riscalate sulla base del nuovo periodo di riferimento comune dell’indice utilizzando i fattori di riscalatura di cui al paragrafo 1. 3.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i fattori di riscalatura calcolati: a) entro il 21 gennaio 2026 per gli indici mensili; b) entro il 30 aprile 2026 per gli indici trimestrali. 4.   La Commissione (Eurostat) utilizza i fattori di riscalatura di cui al paragrafo 3 per riscalare le serie storiche complete degli indici armonizzati e dei relativi sottoindici trasmessi in precedenza dagli Stati membri. 5.   In caso di revisione degli indici armonizzati e dei sottoindici per qualsiasi periodo di riferimento dell’anno 2025 effettuata successivamente alle date di cui al paragrafo 3, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) senza ritardi ingiustificati i fattori di riscalatura aggiornati insieme alle serie storiche complete rivedute sulla base di 2025 = 100.
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Riscalatura degli indici armonizzati già trasmessi alla Commissione (Eurostat) (Art. 2 Regolamento (UE) 2025/1182) — Testo vigente | Portale Normativo