Art. 1

Nuovo periodo di riferimento comune dell’indice

In vigore dal 17 giu 2025
Nuovo periodo di riferimento comune dell’indice 1.   Il nuovo periodo di riferimento comune dell’indice per gli indici armonizzati di cui all’ del regolamento (UE) 2016/792 e i relativi sottoindici è il 2025. 2.   Gli Stati membri applicano il nuovo periodo di riferimento comune dell’indice per gli indici armonizzati e i sottoindici, comprese eventuali revisioni dei dati, trasmessi alla Commissione (Eurostat): a) per gli indici mensili, a partire dall’indice di gennaio 2026; b) per gli indici trimestrali, a partire dall’indice del primo trimestre dell’anno 2026.
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