Art. 2
Riscalatura degli indici armonizzati già trasmessi alla Commissione (Eurostat)
In vigore dal 17 giu 2025
Riscalatura degli indici armonizzati già trasmessi alla Commissione (Eurostat)
1. Gli Stati membri calcolano i fattori di riscalatura con un grado di precisione pari almeno a sei decimali per ciascuno degli indici armonizzati e dei relativi sottoindici secondo la formula seguente:
a)
per gli indici mensili
b)
per gli indici trimestrali
dove:
è un indice concatenato di tipo Laspeyres per il mese m dell’anno 2025, con 2015 = 100 come periodo di riferimento dell’indice;
è un indice concatenato di tipo Laspeyres per il trimestre q dell’anno 2025, con 2015 = 100 come periodo di riferimento dell’indice.
2. Le serie storiche complete degli indici armonizzati e dei relativi sottoindici, compresi eventuali dati riveduti, sono riscalate sulla base del nuovo periodo di riferimento comune dell’indice utilizzando i fattori di riscalatura di cui al paragrafo 1.
3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i fattori di riscalatura calcolati:
a)
entro il 21 gennaio 2026 per gli indici mensili;
b)
entro il 30 aprile 2026 per gli indici trimestrali.
4. La Commissione (Eurostat) utilizza i fattori di riscalatura di cui al paragrafo 3 per riscalare le serie storiche complete degli indici armonizzati e dei relativi sottoindici trasmessi in precedenza dagli Stati membri.
5. In caso di revisione degli indici armonizzati e dei sottoindici per qualsiasi periodo di riferimento dell’anno 2025 effettuata successivamente alle date di cui al paragrafo 3, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) senza ritardi ingiustificati i fattori di riscalatura aggiornati insieme alle serie storiche complete rivedute sulla base di 2025 = 100.
Storico versioni
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