Art. 20
Metodologia per il calcolo dell’importo dei ricavi da ridistribuire ai contributori di dati ammissibili che soddisfano il criterio di cui all’articolo 27 nonies, paragrafo 6, lettera c), del regolamento (UE) n. 600/2014
In vigore dal 12 giu 2025
Metodologia per il calcolo dell’importo dei ricavi da ridistribuire ai contributori di dati ammissibili che soddisfano il criterio di cui all’articolo 27 nonies, paragrafo 6, lettera c), del regolamento (UE) n. 600/2014
[Articolo 27 nonies, paragrafo 6, lettera c), paragrafo 7, lettera c), e paragrafo 8, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 600/2014]
1. Al fine di stabilire se un contributore di dati ammissibile soddisfa il criterio di cui all’articolo 27 nonies, paragrafo 6, lettera c), del regolamento (UE) n. 600/2014, il CTP per le azioni e i fondi indicizzati quotati determina, per ciascun contributore di dati ammissibile, il volume totale annuo delle negoziazioni soggetto alla trasparenza pre-negoziazione generato in azioni e fondi indicizzati quotati.
Ai fini del calcolo di cui al primo comma, il CTP per le azioni e i fondi indicizzati quotati include tutte le registrazioni di operazioni pervenute dai contributori di dati ammissibili che non sono contrassegnate come operazioni concordate soggette a condizioni diverse dal prezzo corrente di mercato («indicatore PRIC»), operazioni al prezzo di riferimento («indicatore RFPT»), operazioni concordate in strumenti finanziari liquidi («indicatore NLIQ»), operazioni concordate in strumenti finanziari illiquidi («indicatore OILQ») di cui all’allegato I, tabella 4, del regolamento delegato (UE) 2017/587, o come operazioni soggette alla deroga pre-negoziazione per dimensione elevata di cui all’, paragrafo 1, lettera b). Le operazioni sono in ogni caso conteggiate singolarmente.
2. Per ciascun contributore di dati ammissibile che soddisfa il criterio di cui all’articolo 27 nonies, paragrafo 6, lettera c), del regolamento (UE) n. 600/2014, identificato dal MIC del segmento, come specificato nella norma ISO 10383, o dal MIC operativo, ogniqualvolta non vi sia un MIC del segmento, il CTP per le azioni e i fondi indicizzati quotati moltiplica il volume di negoziazione pertinente generato da tale MIC, come determinato a norma del paragrafo 1 del presente articolo, per una ponderazione pari a 1,5.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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