Art. 22

Criteri per la sospensione temporanea della partecipazione al regime di ridistribuzione dei ricavi

In vigore dal 12 giu 2025
Criteri per la sospensione temporanea della partecipazione al regime di ridistribuzione dei ricavi [Articolo 27 nonies, paragrafo 8, lettera c), del regolamento (UE) n. 600/2014] 1.   Nel decidere se sospendere la partecipazione di un contributore di dati al regime di ridistribuzione dei ricavi di cui all’articolo 27 nonies, paragrafo 8, lettera c), del regolamento (UE) n. 600/2014, il CTP per le azioni e i fondi indicizzati quotati tiene conto dell’eventuale soddisfacimento di uno qualsiasi dei criteri seguenti: a) per tre giorni consecutivi, il contributore di dati non ha presentato segnalazioni di operazioni o segnalazioni di ordini oppure ha presentato più di tre segnalazioni di operazioni o segnalazioni di ordini più tardi rispetto a quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente praticabile, come previsto all’, e tali segnalazioni di operazioni o segnalazioni di ordini rappresentano almeno un volume di operazioni o di ordini che, in percentuale, non è inferiore al 10 % del volume totale delle operazioni o degli ordini presentati in un unico giorno; b) per tre giorni consecutivi, il contributore di dati ha presentato più di tre segnalazioni di operazioni o segnalazioni di ordini incomplete o contenenti dati potenzialmente errati, come stabilito all’, e tali segnalazioni di operazioni o segnalazioni di ordini rappresentano almeno un volume di operazioni o di ordini che, in percentuale, non è inferiore al 10 % del volume totale delle operazioni o degli ordini presentati in un unico giorno; c) il contributore di dati non soddisfa più i requisiti minimi di qualità dei protocolli di trasmissione di cui all’; d) il contributore di dati non soddisfa più i requisiti relativi al grado di precisione con cui gli orologi devono essere sincronizzati, come stabilito al capo III. 2.   Il CTP per le azioni e i fondi indicizzati quotati può decidere di non sospendere la partecipazione di un contributore di dati al regime di ridistribuzione dei ricavi qualora le situazioni di cui al paragrafo 1 si siano verificate a causa di circostanze straordinarie, inevitabili o impreviste.
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