Art. 3
Informazioni sulla proprietà
In vigore dal 12 giu 2025
Informazioni sulla proprietà
(Articolo 27 quinquies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014)
1. Il richiedente un’autorizzazione a gestire un APA o un ARM a norma dell’articolo 27 quinquies del regolamento (UE) n. 600/2014 include nella domanda:
a)
l’elenco contenente i nomi delle persone fisiche e giuridiche che, direttamente o indirettamente, detengono il 10 % o più del capitale o dei diritti di voto del richiedente o che grazie alla partecipazione detenuta possono esercitare un’influenza significativa sul richiedente;
b)
l’elenco di tutte le imprese in cui le persone fisiche e giuridiche di cui alla lettera a) detengono il 10 % o più del capitale o dei diritti di voto o sulle quali tali persone fisiche e giuridiche esercitano un’influenza significativa;
c)
un prospetto indicante i legami proprietari tra l’impresa madre, le imprese figlie e ogni altro soggetto collegato o succursale.
2. Le imprese indicate nel prospetto di cui al paragrafo 1, lettera c), sono identificate con la denominazione completa, lo status giuridico e l’indirizzo della sede legale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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