Art. 1
Informazioni alle autorità competenti
In vigore dal 12 giu 2025
Informazioni alle autorità competenti
(Articolo 27 quinquies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014)
1. Il richiedente un’autorizzazione a gestire un APA o un ARM a norma dell’articolo 27 quinquies del regolamento (UE) n. 600/2014 trasmette all’ESMA o, se del caso, all’autorità nazionale competente le informazioni previste agli articoli da 2 a 7 e le informazioni su tutti i requisiti organizzativi previste alla sezione II del presente capo.
2. L’APA o l’ARM informa immediatamente l’ESMA o, se del caso, l’autorità nazionale competente di qualsiasi modifica rilevante delle informazioni fornite al momento dell’autorizzazione o successivamente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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