Art. 5

Informazioni sui membri dell’organo di gestione

In vigore dal 12 giu 2025
Informazioni sui membri dell’organo di gestione (Articolo 27 septies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014) 1.   Il richiedente un’autorizzazione a gestire un APA o un ARM a norma dell’articolo 27 quinquies del regolamento (UE) n. 600/2014 include nella domanda, per ciascun membro dell’organo di gestione, le informazioni seguenti: a) nome, data e luogo di nascita, numero di identificazione personale nazionale o codice equivalente, indirizzo e estremi di contatto; b) funzione che è o sarà ricoperta da tale membro; c) curriculum vitae comprovante il possesso di esperienza e conoscenze sufficienti ad assolvere adeguatamente i compiti previsti; d) prova dell’assenza di precedenti penali per riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, prestazione di servizi finanziari o di gestione di dati, frode o appropriazione indebita, in particolare accludendo l’estratto del casellario giudiziale o, se questo non è disponibile nello Stato membro interessato, un’autocertificazione del possesso dei requisiti di onorabilità corredata di una dichiarazione che autorizza l’ESMA o, se del caso, l’autorità nazionale competente a chiedere informazioni per verificare se la persona abbia subito condanne penali per reati connessi a riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, prestazione di servizi finanziari o di gestione di dati ovvero per frode o appropriazione indebita; e) autocertificazione del possesso dei requisiti di onorabilità corredata di una dichiarazione che autorizza l’ESMA o, se del caso, l’autorità nazionale competente a verificare se la persona: i) sia incorsa in una sanzione a conclusione di un procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti da un’autorità di regolamentazione o da un organismo pubblico; ii) sia stata condannata in un procedimento giudiziario civile connesso alla prestazione di servizi finanziari o di gestione di dati ovvero per condotta scorretta o frode nella gestione di un’impresa; iii) abbia fatto parte dell’organo di gestione di un’impresa che è stata condannata o sanzionata da un’autorità di regolamentazione o la cui registrazione o autorizzazione è stata revocata da un’autorità di regolamentazione; iv) si sia vista rifiutare il diritto di svolgere attività che richiedono la registrazione o l’autorizzazione di un’autorità di regolamentazione; v) sia stata altrimenti multata, sospesa, interdetta o soggetta ad altra sanzione da parte di un organismo professionale per frode o appropriazione indebita ovvero in connessione alla prestazione di servizi finanziari o di gestione di dati; vi) sia stata esclusa dalla funzione di amministratore o dal ruolo di dirigente, licenziata o rimossa da altro incarico in un’impresa in seguito a condotta scorretta o irregolarità; f) tempo minimo che la persona è tenuta a dedicare all’esercizio delle sue funzioni presso l’APA o l’ARM; g) dichiarazione dei potenziali conflitti di interesse che esistono o possono sorgere nell’esercizio delle funzioni e indicazione del modo in cui sono gestiti. 2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono incluse anche nelle notifiche di cui all’articolo 27 septies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014 per quanto riguarda gli APA e gli ARM. L’APA o l’ARM notifica all’ESMA o, se del caso, all’autorità nazionale competente, in formato elettronico, tutte le modifiche concernenti i membri dell’organo di gestione prima della loro decorrenza. Qualora, per motivi giustificati, non sia possibile effettuare tale notifica prima che la modifica entri in vigore, la notifica è presentata entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui ha luogo la modifica. 3.   L’APA o l’ARM registra le informazioni di cui al paragrafo 1 su un supporto che ne consenta la conservazione, garantendone l’accessibilità per consultazioni future, e ne permetta la riproduzione inalterata. L’APA o l’ARM tiene aggiornate tali informazioni. 4.   L’APA o l’ARM conserva le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere d) ed e), per un periodo non superiore a cinque anni dalla cessazione delle funzioni del membro interessato. 5.   Se la prova di cui al paragrafo 1, lettera d), contiene informazioni su condanne penali diverse da quelle elencate in tale disposizione, l’APA o l’ARM garantisce che solo le persone responsabili della valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione abbiano accesso alle predette informazioni. Tali informazioni sono conservate separatamente dalle altre informazioni riguardanti un membro dell’organo di gestione. L’accesso alle predette informazioni è registrato. Tali informazioni non sono conservate se riguardano potenziali membri dell’organo di gestione che non sono stati nominati. 6.   L’ESMA o, se del caso, l’autorità nazionale competente conserva le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere d) ed e), per un periodo non superiore a cinque anni dalla cessazione delle funzioni del membro interessato.
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