Art. 8

Informazioni relative agli azionisti o ai soci che detengono partecipazioni qualificate

In vigore dal 5 giu 2025
Informazioni relative agli azionisti o ai soci che detengono partecipazioni qualificate La domanda di autorizzazione contiene informazioni sul possesso di sufficienti requisiti di onorabilità da parte degli azionisti e dei soci che detengono partecipazioni qualificate dirette e indirette nell’emittente richiedente, compresi tutti gli elementi seguenti: a) il prospetto della struttura delle partecipazioni dell’emittente richiedente, compresi la ripartizione delle relative quote di capitale e dei relativi diritti di voto e i nomi degli azionisti o soci con partecipazioni qualificate sia dirette che indirette; b) per ciascun azionista o socio che detiene una partecipazione qualificata diretta o indiretta nell’emittente richiedente, le informazioni e i documenti relativi alla loro identificazione e reputazione di cui: i) all’, paragrafo 1, all’, paragrafo 1, lettere a), b), c) ed e), e all’, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento delegato (UE) 2025/413, nel caso di persone fisiche; o ii) all’, paragrafo 2, 3, 4 o 5, all’, paragrafo 1, lettere a), b), c), e) ed f), e, ove applicabile, all’, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2025/413, nel caso di persone giuridiche; c) l’identità di ciascun membro dell’organo di amministrazione dell’emittente richiedente che è stato o sarà designato dalla persona con partecipazioni qualificate, o da questi nominato, unitamente alle informazioni di cui all’, paragrafi 1 e 2, qualora tali informazioni non siano già state fornite; d) per ciascun azionista o socio che detiene partecipazioni qualificate dirette, le seguenti informazioni su tali partecipazioni, siano esse azionarie o di altra natura: i) numero e tipo; ii) valore nominale; iii) eventuali premi versati o da versare; iv) eventuali diritti su garanzie o gravami costituiti su tali partecipazioni, compresa l’identità delle parti garantite; e) le informazioni di cui all’, lettere b), d) ed e), del regolamento delegato (UE) 2025/413; f) le informazioni di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2025/413. Ai fini della lettera b), le partecipazioni qualificate indirette sono individuate conformemente all’, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2025/413.
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Informazioni relative agli azionisti o ai soci che detengono partecipazioni qualificate (Art. 8 Regolamento (UE) 2025/1125) — Testo vigente | Portale Normativo