Art. 4

Condotta responsabile d'impresa

In vigore dal 23 mag 2025
Condotta responsabile d'impresa 1.   I criteri di preselezione relativi alla condotta responsabile d'impresa prevedono che gli offerenti — tranne nel caso in cui si tratti di persone fisiche, di imprese che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2013/34/UE ai sensi degli articoli 19 bis e 29 bis della stessa e successive modifiche o di comunità di energia rinnovabile — adottino misure volte ad attuare, nell'ambito delle rispettive attività commerciali legate all'asta, gli elementi fondamentali del dovere di diligenza di cui all', paragrafo 1, lettere da a) a g), della direttiva (UE) 2024/1760 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità. 2.   Le autorità competenti impongono agli offerenti — tranne nel caso in cui si tratti di persone fisiche, di imprese che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2013/34/UE ai sensi degli articoli 19 bis e 29 bis della stessa e successive modifiche o di comunità di energia rinnovabile — di comunicare al pubblico informazioni sulla propria condotta responsabile d'impresa mediante una dichiarazione pubblica che contempli almeno gli elementi fondamentali di cui all'allegato I, punto 61, lettere da a) a e), del regolamento delegato (UE) 2023/2772. 3.   Le autorità competenti impongono alle persone fisiche, alle imprese che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2013/34/UE ai sensi degli articoli 19 bis e 29 bis della stessa e successive modifiche e alle comunità di energia rinnovabile che presentano un'offerta relativa a progetti con una capacità superiore a 10 MW di riferire, nell'ambito delle rispettive attività commerciali legate all'asta, in merito agli elementi fondamentali del dovere di diligenza di cui all'allegato I, punto 61, lettere c) e d), del regolamento delegato (UE) 2023/2772 o con l'ausilio dei principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario raccomandati a livello dell'Unione, ove disponibili. 4.   Le autorità competenti possono applicare i paragrafi 1 e 2 alle persone fisiche, alle imprese che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2013/34/UE ai sensi degli articoli 19 bis e 29 bis della stessa e successive modifiche e alle comunità di energia rinnovabile che presentano un'offerta relativa a progetti con una capacità superiore a 10 MW. In caso di applicazione dei suddetti paragrafi a tali offerenti, non si applica il paragrafo 3.
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