Art. 6

Capacità di realizzare il progetto in modo completo e nei tempi previsti

In vigore dal 23 mag 2025
Capacità di realizzare il progetto in modo completo e nei tempi previsti 1.   I criteri di preselezione relativi alla capacità di realizzare il progetto in modo completo e nei tempi previsti impongono agli offerenti di fornire due o più dei documenti seguenti: a) documenti identificativi dell'offerente o degli offerenti nel caso di consorzio di offerta; b) documentazione attestante la conformità alla normativa applicabile, comprese eventuali autorizzazioni necessarie per la realizzazione e il funzionamento del progetto o la documentazione attestante il possesso dei requisiti necessari per ottenere tali autorizzazioni; c) documentazione sulla situazione finanziaria ed economica dell'impresa che ne dimostri la capacità finanziaria di portare a termine il progetto e di far fronte a potenziali passività senza dover dichiarare fallimento o ricorre ad altri mezzi per evitarle, quali requisiti in materia di patrimonio netto minimo, utili o rating del debito a lungo termine; d) descrizione del progetto conformemente ai requisiti contenuti nelle specifiche d'asta; e) prove della fattibilità tecnica nonché del possesso delle conoscenze e dell'esperienza necessarie a portare a termine il progetto, comprese prove di esperienza pregressa nella realizzazione di progetti analoghi; f) calendario per la realizzazione e il funzionamento del progetto, comprensivo di date per tutte le fasi intermedie pertinenti fino al completamento del progetto. 2.   I requisiti di cui al paragrafo 1 sono modulati in funzione dei costi, dei rischi e della capacità del progetto, della maturità della tecnologia, del grado di innovazione richiesto dall'asta e di altre condizioni di mercato pertinenti.
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Capacità di realizzare il progetto in modo completo e nei tempi previsti (Art. 6 Regolamento (UE) 2025/1176) — Testo vigente | Portale Normativo